Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per meglio qualificate e tutelare la figura professionale pubblica dei segretari comunali. Il pubblico impiego, che dovrebbe essere al servizio esclusivo della Nazione, è, in alcune sue cariche, ormai diventato un punto di controversie tra politica e sindacati. Ma la figura dei segretari merita il giusto riconoscimento della professionalità e uno stato giuridico realmente basato sulle regole costituzionali di selezione per concorso e di scelta per merito.
      L'articolo 97 del citato testo unico deve essere modificato perché è sempre più necessario un nuovo ordinamento professionale per i segretari comunali, scelti per merito e per concorso e non per altre motivazioni. Il segretario, garante della legalità sostanziale dell'azione amministrativa, svolgerà anche i compiti di difensore civico e di presidente della struttura preposta ai controlli interni. Può essere nominato responsabile dei servizi, amministrativi e finanziari, nei piccoli comuni; presiede la delegazione della parte pubblica nelle trattative con le organizzazioni sindacali e le commissioni giudicatrici dei concorsi per le posizioni apicali e svolge le funzioni di direttore generale nei comuni fino a 15.000 abitanti.
      Il nuovo articolo 98 prevede che il concorso di accesso alla carriera diventi di secondo grado. Viene infatti consentita la partecipazione, oltre che a docenti universitari, magistrati e avvocati, anche, in affinità con le magistrature superiori e con la

 

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Corte dei conti, di dipendenti pubblici nonché di consiglieri regionali, provinciali e comunali, purché muniti di laurea specialistica ed esperienza professionale quinquennale. L'accesso alla carriera è, così, soltanto meritocratico e selettivo, mediante concorso per titoli ed esami. È la fine del «convenzionamento selvaggio»: le convenzioni di segreteria devono essere limitate, nel numero dei comuni aderenti, per l'effettivo e ottimale svolgimento della delicata e complessa funzione connessa all'ufficio di segretario.
      Con la modifica all'articolo 99, la nomina non è più fiduciaria, ma tecnica, sulla base dei curricula certificati da parte dell'Agenzia autonoma per l'albo dei segretari comunali e provinciali, che diventa organo di autogoverno della categoria.
      Il nuovo testo dell'articolo 100 permette che lo status del segretario venga assimilato a quello dei magistrati. Al proposito, merita ricordare che, dall'inchiesta dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'etica nelle gestioni pubbliche, realizzata nel 1999-2000, è emerso che la funzione pubblica è depositaria della fiducia del pubblico, i cittadini contano sull'impegno dei funzionari ad operare per l'interesse generale, dimostrando imparzialità e amministrando quotidianamente le risorse pubbliche in modo appropriato. Quasi tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi OCSE utilizzano il criterio del merito per il reclutamento e le promozioni dei pubblici funzionari, più la funzione occupata è elevata e più è alto il livello di trasparenza richiesto.
      Con la nuova formulazione dell'articolo 101, il periodo massimo di collocamento in disponibilità passa da quattro a due anni e si prevede l'assegnazione d'ufficio per la copertura delle sedi disagiate e la mobilità verso province e regioni. Si apre anche il canale intercompartimentale, contemperando le esigenze di servizio con quelle familiari, con la conservazione ad personam del trattamento giuridico-economico acquisito.
      Le modifiche all'articolo 102, per le motivazioni richiamate in relazione all'articolo 100, stabiliscono che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari diventa un organo di autogoverno della categoria. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto per due terzi da segretari appartenenti alla categoria professionale e per un terzo da «membri laici», provenienti dal mondo delle autonomie locali.
      Il nuovo testo dell'articolo 103, specifica le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia, che provvede ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni mediante concorsi per titoli ed esami, commina le sanzioni disciplinari e dispone in merito all'utilizzo dei segretari senza incarico.
      Al nuovo articolo 104 è previsto che la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale diventi un organo di formazione, non solo della dirigenza pubblica locale, ma anche degli amministratori pubblici: il bisogno di formazione è molto avvertito da parte di questi ultimi, e le nuove norme prendono atto di un sentire diffuso tra sindaci, assessori e consiglieri, che chiedono di essere aiutati a conoscere il funzionamento della «macchina amministrativa» nel suo complesso.
      Con le norme introdotte nell'articolo 106 si prende atto di una oggettiva situazione di necessità di ricoprire le «sedi disagiate» mediante un reclutamento straordinario e una tantum di direttori generali e apicali di enti, purché muniti di idoneo titolo di studio ed esperienza quinquennale, con obbligo di permanenza quadriennale nella sede di prima assegnazione.
      Il nuovo testo dell'articolo 108 prevede l'unificazione della figura del segretario comunale professionale con quella del direttore generale nei comuni fino a 15.000 abitanti; per i comuni di dimensioni superiori, si prende atto del cambiamento ineluttabile che c'è stato nell'ultimo decennio nella considerazione della pubblica amministrazione, non più come pubblica autorità, ma come erogatrice di servizi pubblici. Ciò ha spostato l'interesse della pubblica opinione dalla legittimità del processo decisionale all'efficienza nell'erogazione
 

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del servizio. Nei grandi comuni e nelle province occorre la specializzazione nelle funzioni di una figura completamente dedita al funzionamento di una «macchina» complessa, che deve fornire servizi pubblici a 360 gradi. Resta salva la professionalità della figura che non è più solo di fiducia politica. Si pone anche un freno alla lievitazione incontrollata della retribuzione dei direttori, che, non bisogna dimenticarlo, è corrisposta con risorse pubbliche. È prevista la possibilità della rimozione anzitempo dall'incarico di direttore generale, ma con tutte le garanzie del caso e solo per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 

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